Sicurezza nella scuole

Tutela lavoratrici madri

Procedura per la tutela delle lavoratrici madri
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 28, comma 1, DLgs. 9 aprile 2008, n. 81;
VISTO l’art. 11, comma 1, DLgs. 26 marzo 2001, n. 151;
VISTO ilDocumento di Valutazione dei Rischi di questa istituzione scolastica;
DISPONE CHE
in caso di gravidanza e/o puerperio le lavoratrici, a qualunque titolo presenti in questo Istituto -Docenti,
Assistenti Amministrative o Tecniche, Collaboratrici Scolastiche, a tempo indeterminato o determinato- sono inviate ad esibire, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 151/2001, il certificato medico attestante il loro eventuale stato di gravidanza e la loro situazione specifica, al fine di consentire alla scrivente di attivare le procedure e le misure idonee a tutelare la condizione di lavoratrice madre, contemplate dalla normativa vigente.
Nei confronti di chi non invii formale comunicazione scritta, questa Amministrazione scolastica si ritiene
sollevata da ogni responsabilità in merito.
Si sottolinea, infine, che il diritto alla tutela della gravidanza si attiva dal momento in cui si prenderà
visione del relativo certificato medico.
Sulla base della informazione, si procederà alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici, con particolare riguardo ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici ed ai
processi o condizioni di lavoro, oltre ai rischi connessi con la situazione di emergenza per Covid -19,
adottando le misure del caso.

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