REGOLAMENTO

Visite guidate e viaggi di istruzione

La disciplina di riferimento è stata esclusivamente la CM 291/92 fino alla nota dell’11 aprile 2012 n. 2209  la quale ha stabilito che: “(…) Al fine di corrispondere alle esigenze operative di cui trattasi, nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti, come del resto ribadito dalla più recente giurisprudenza, si ritiene opportuno precisare chel’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola(cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

RIGUARDO A VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE SI DEFINISCE

Premessa

I viaggi di istruzione e le visite guidate , intese quali strumenti per collegare l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, rientrano tra le attività didattiche ed integrative della scuola; pertanto devono essere inseriti nella programmazione didattica delle singole classi. Inoltre, considerata l’importanza che i viaggi rivestono nella formazione generale degli allievi, devono trovare spazio nella Progettazione del POF. Di qui la necessità del presente Regolamento che definisca in modo coordinato le finalità, i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell’organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione.

Art.1

Tipologie di attività da comprendere nei viaggi di istruzione.

Nei viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:

  • Viaggi culturali;
  • Viaggi a scopo orientativo;
  • Viaggi di formazione curricolare;
  • Partecipazione a specifici concorsi culturali;
  • Viaggi connessi ad attività sportive;
  • Visite guidate presso località di interesse storico, artistico, naturalistico (mostre, musei, rassegne, parchi, riserve naturali).

Art.2

Finalità

I Viaggi d’istruzione devono contribuire a :

  • migliorare il livello di socializzazione tra studenti e studenti e docenti, in una dimensione di vita  diversa dalla normale routine scolastica;
  • migliorare la conoscenza del proprio paese nei suoi aspetti storici, culturali e paesaggistici
  • approfondire e raccogliere documentazione su argomenti  di studio di carattere storico, artistico, geografico, scientifico,…
  • sviluppare un’educazione ecologica e ambientale;
  • promuovere l’orientamento scolastico e professionale.

Art.3

Proponenti e iter procedurale

I viaggi d’istruzione vanno progettati ed approvati dal Consiglio di classe (Scuola Secondaria) e dall’ assemblea di Classe ( Scuola Primaria) ad integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inizio d’anno sulla base degli obiettivi didattici ed

educativi prefissati ed approvati dal Collegio dei Docenti, il quale delibera come proposta  al Consiglio di Istituto il piano dei viaggi di istruzione sotto l’aspetto didattico raccordandolo con il Piano dell’Offerta Formativa.

Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono essere definite entro il Consiglio di classe di novembre, o comunque secondo quanto previsto dal Piano Annuale delle Attività.

La Commissione per i viaggi di istruzione raccoglie e organizza le proposte dei consigli di classe e di interclasse. Entro la fine del mese di novembre l’accompagnatore referente e la commissione per le visite guidate e i viaggi di istruzione verificano la fattibilità del piano sotto l’aspetto organizzativo ed economico. Per ogni meta saranno richiesti almeno tre preventivi. Verranno privilegiati viaggi a costo contenuto per consentire una maggiore partecipazione degli studenti.

Art.4

Destinatari

Destinatari dei viaggi e delle visite sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica a favore dei quali sia attivato un contratto assicurativo RC verso terzi e infortuni..

Ricordando che i viaggi e le uscite didattiche fanno parte della programmazione educativa, sarà cura della scuola proporre iniziative alle quali, sia per problemi economici che per altri motivi possano effettivamente partecipare tutti gli alunni della classe.

Non sarà ammesso lo svolgimento dell’iniziativa se non parteciperanno almeno i 2/3 degli alunni.

Non sono computati gli studenti esclusi dalle iniziative per comportamenti scorretti.

Il numero dei partecipanti effettivi sarà conteggiato sulla base dei risultati del sondaggio effettuato nelle diverse classi.

Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpare le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto sempre che gli studenti partecipanti rientrino nella stessa  fascia d’età e siano accomunati dalle stesse esigenze formative.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento.

Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono esonerati dalla frequenza scolastica. Per questi alunni la scuola effettuerà attività didattiche alternative con particolare riguardo alle attività di recupero e di approfondimento.

Il Consiglio di Classe (Scuola Secondaria) e l’assemblea di Classe (Scuola Primaria) valuteranno la partecipazione o meno ai viaggi d’istruzione degli studenti che hanno avuto problemi disciplinari.

Art.5

Durata dei viaggi e periodi di effettuazione

Considerata la necessità di garantire il completo svolgimento dei programmi di insegnamento, si ravvisa l’opportunità di contenere i viaggi entro i seguenti limiti:

  • Le classi della Scuola dell’Infanzia potranno effettuare uscite didattiche sul territorio in orario scolastico;
  • Le classi della Scuola Primaria potranno effettuare visite guidate in orario scolastico e potranno effettuare un viaggio d’istruzione di un giorno.
  • Le classi della Scuola Secondaria di primo grado potranno effettuare visite guidate in orario scolastico e un viaggio di istruzione di un giorno.
  • Le classi seconde e terze della Secondaria di primo grado potranno effettuare un viaggio di istruzione di 2 o più giorni.
  • Ogni classe, durante l’anno scolastico potrà effettuare al massimo un viaggio d’istruzione e due uscite didattiche.
  • I viaggi si devono effettuare entro il 30 aprile dell’anno in corso.

Non sono vincolate dai sopraindicati termini di tempo le uscite didattiche la cui organizzazione presenti caratteristiche di estemporaneità (visite a mostre, musei, partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici ecc…) purché concordati con i colleghi e autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Le visite guidate devono essere comunicate almeno due settimane prima del loro svolgimento, salvo casi eccezionali, dal referente per la visita, che si farà carico di avvisare tutti i componenti del Consiglio di Classe.


Art.6

Compiti dei docenti referenti

I docenti referenti devono tenere contatti con il coordinatore di classe e con gli Organi Collegiali.

Il referente dovrà predisporre il progetto-proposta da presentare al Consiglio di Classe (Scuola Secondaria) e all’assemblea di classe (scuola Primaria) su apposito stampato, in cui saranno indicati chiaramente: disponibilità del docente accompagnatore e 2 sostituti per ogni classe; classe/i interessate; data di svolgimento; meta e programma di massima; obiettivi didattico-educativi.

Art.7

Accompagnatori

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, è svolta dal personale docente al quale può essere affiancata un’altra figura scolastica, la cui scelta sarà opportunamente motivata. Non è esclusa la partecipazione del capo d’istituto tenuto conto degli aspetti positivi che la sua persona rappresenta per gli alunni e per eventuali contatti con autorità.

Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi d’istruzione, i docenti accompagnatori devono aver dato la disponibilità, appartenere alla classe e possibilmente avere affinità con l’ambito disciplinare attenente al viaggio.

Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di un docente o un accompagnatore ogni 15 alunni, compatibilmente con la possibilità per l’Amministrazione di sostituire il docente nell’attività in aula. E’ obbligatoria la presenza dell’assistente ad personam ove previsto.

Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, subentrerà automaticamente l’insegnante di riserva previsto obbligatoriamente nell’organizzazione del viaggio. In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore.

Il docente accompagnatore predispone l’elenco nominativo degli alunni partecipanti, ne controlla la posizione assicurativa, raccoglie e consegna in Segreteria i moduli per l’autorizzazione al viaggio degli alunni minorenni , si assicura che i partecipanti siano in possesso di un documento di identificazione personale .

Durante il viaggio l’accompagnatore è tenuto all’obbligo alla vigilanza degli alunni con l’assunzione della responsabilità di cui agli artt. 2047/2048 (“culpa in vigilando”) del Codice Civile, con l’integrazione di cui all’art. 61 della Legge 11/07/80 n.312 , che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave.

E’ esplicitamente esclusa la presenza di uno o più genitori, se non specificamente approvata da ciascun organo collegiale titolare.

Art.8

Responsabile del viaggio

Per ogni viaggio d’istruzione uno dei docenti accompagnatori funge da responsabile del viaggio,

Il capocomitiva garantisce il rispetto del programma e assume le opportune decisioni nei casi di necessità. Consulta tempestivamente il Dirigente Scolastico ogni volta si renda opportuno o necessario.

Il responsabile del viaggio è tenuto a relazionare al Dirigente Scolastico per iscritto sia gli aspetti didattici sia la qualità del servizio.

Art.9

Regole di comportamento durante il viaggio

Gli alunni, durante lo svolgimento di viaggi, sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento d’Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico.

Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste dal patto di corresponsabilità compreso nel Regolamento d’Istituto.

Quindi, eventuali danni saranno risarciti dalle famiglie. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome.

Eventuali episodi di violazione del Regolamento di disciplina segnalati nella relazione dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede. Sarà comunque compito del Consiglio di Classe valutare anche il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi d’istruzione.

Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi a successivi viaggi d’istruzione.

Gli studenti durante i viaggi sono tenuti al rispetto delle regole indicate dai docenti, anche se non sono docenti della classe, in particolare a :

  • rispettare l’ambiente inteso sia come paesaggio naturale che come strutture (alberghi, pullman, musei…);
  • rispettare le esigenze altrui;
  • Non allontanarsi dalle strutture alberghiere e dei luoghi visitati.

Art.10

Responsabilità delle famiglie

Sarà cura delle famiglie:

  • Garantire la copertura assicurativa dello studente in ambito infortuni e RC verso terzi;
  • compilare il modulo di adesione all’iniziativa con consapevolezza che l’adesione risulta vincolante;
  • versare le quote previste nei tempi definiti secondo le modalità comunicate;
  •  accompagnare e riprendere gli studenti con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati.

Art.11

Aspetti finanziari

La spesa massima prevista per i viaggi d’istruzione di una giornata è di € 50,00.

Per i viaggi d’istruzione di 2/3 giorni (Scuola Secondaria) la quota massima è pari a € 200,00 circa.

Le quote di partecipazione saranno versate da parte dei genitori sul conto corrente della scuola entro i tempi richiesti, pena l’esclusione dello studente dal viaggio.

Per i viaggi di 2/3 giorni sarà richiesta una caparra da versare entro il 1° dicembre dell’anno scolastico in corso, mentre il saldo dovrà essere versato 30 giorni dallo svolgimento del viaggio.

Per i viaggi di un giorno la quota dovrà essere versata entro 30 giorni prima dello svolgimento della gita.

I costi dei viaggi di istruzione saranno a totale carico degli studenti.

Per tutti i viaggi si deve tener conto dell’esigenza di contenere le spese per evitare un eccessivo onere per le famiglie. Si deve tener conto altresì della possibilità di usufruire di facilitazioni e di gratuità concesse da Amministrazioni, Enti statali, locali e privati.

La gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire secondo le procedure previste dalla normativa specifica attraverso il bilancio d’Istituto nel quale devono confluire gli importi versati dagli alunni: non è consentita gestione extra bilancio.

Le eventuali rinunce, dopo l’approvazione del progetto, devono avere carattere eccezionale ed essere motivate. Le rinunce che intervengano dopo che è stato stipulato il contratto con l’Agenzia comportano il pagamento di penali previste dal contratto stesso.

La scelta dei mezzi di trasporto e dei fornitori di servizi deve essere effettuata tenendo conto dei criteri di economicità, senza tuttavia trascurare la buona qualità dei servizi stessi.

Per la scelta del mezzo di trasporto, è consigliato l’utilizzo di tutti i mezzi pubblici, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano. Qualora venga scelto il pullman quale mezzo di trasporto, dovranno essere acquisiti agli atti tutti i documenti previsti dalla normativa.

Art.12

Organi competenti alla procedura viaggi

Il Collegio Docenti individua, mediante il presente Regolamento, i criteri e le finalità generali da seguire nella programmazione dei viaggi di istruzione e delle uscite formative.

Il Consiglio di Classe e l’Assemblea di classe , d’intesa con la commissione gite, programmano le attività e gli obiettivi didattici, propongono le mete, definiscono il periodo e la durata, esaminano gli aspetti organizzativi ed economici delle iniziative.

La Commissione Viaggi monitora le diverse fasi della programmazione coordinando la realizzazione delle iniziative elaborate nei Consigli di Classe o durante l’assemblea di classe.

Gli allievi sono invitati a collaborare nella preparazione dei materiali, dei documenti e delle attività necessarie allo svolgimento del viaggio.

Art. 13

Conclusioni

Il presente Regolamento è approvato dal Collegio dei Docenti del 21/01/2015per quanto concerne gli aspetti organizzativi.

Il presente Regolamento è in vigore dall’anno scolastico 2014/2015 a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l’hanno approvato.

Per gli aspetti generali e per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Il presente Regolamento, se approvato dagli Organi Collegiali competenti, resta affisso all’Albo dell’Istituto nei modi di legge (pubblicato sul sito di Istitu.